Legge 14 novembre 2000, n. 328
La legislazione
Legge
Quadro 328/2000 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2000 -
Supplemento ordinario n. 186
Obiettivi della legge
Disciplinare la realizzazione di un sistema integrato di interventi e
servizi sociali*, alle persone e alle famiglie per: garantire la qualità della
vita, assicurare le pari opportunità, rimuovere le discriminazioni, prevenire,
eliminare o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio.
Territori d'applicazione
Ambito
d'applicazione nazionale
I destinatari
Tutti gli
attori che partecipano alla realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali e tutti i cittadini destinatari
Principali contenuti della normativa
Capo I – Principi generali del sistema integrato
d'interventi e servizi sociali (artt.1/5)
Destinatari: tutti cittadini italiani e degli Stati appartenenti
all'Unione europea, e prioritariamente i soggetti che versano in condizioni di
povertà, incapacità, inabilità o difficoltà di inserimento sociale secondo
parametri stabiliti dal Piano nazionale (art.2)
Sistema
integrato: la programmazione e l'organizzazione delle reti di servizi compete
sia ai soggetti del pubblico che del privato nel rispetto dei principi di
sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza (art.1 comma 3)
Programmazione interventi: avviene secondo principi di
coordinamento, integrazione, concertazione e cooperazione tra i diversi livelli
istituzionali che partecipano alla realizzazione della rete di servizi sociali
favorendone la pluralità dell'offerta di servizi per garantire il diritto di
scelta e partecipando alle iniziative e finanziamenti dell'Unione Europea
(art.3)
Ruolo degli organismi di Terzo Settore: lo Stato, le
regioni e gli enti locali riconoscono, promuovono, agevolano il sostegno e la
qualificazione alle ONP in qualità di soggetti attivi nella progettazione e
realizzazione della gestione e offerta dei servizi sociali (art.1 comma 4 e 5).
Le Regioni, sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento del
Governo, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti
locali e Terzo Settore, in particolare rispetto ai sistemi di affidamento e di
erogazione dei servizi alla persona (art.5)
Capo
II - Assetto istituzionale e organizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali (artt. 6/13)
Funzioni
dei Comuni: sono titolari delle funzioni amministrative degli interventi sociali
svolti a livello locale adottando un piano territoriale e partecipano alla
programmazione regionale (art.6)
Funzioni
delle Province: concorrono alla fase di programmazione del sistema integrato
secondo le modalità previste dalla funzione regionale (art.7)
Funzioni delle Regioni: esercitano funzioni di
programmazione, coordinamento, indirizzo degli interventi sociali e sanitari
nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale,
promuovendo modalità di collaborazione e azioni coordinate e di concertazione,
anche permanenti, tra gli enti locali e gli altri attori del sistema (art.8)
Funzioni dello Stato: esercita funzioni di indirizzo,
coordinamento e di regolazione delle politiche sociali (art.9)
Nuova disciplina delle IPAB (Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza): il Governo è delegato a emanare entro 180 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo
recante le disposizioni riguardante: il regime giuridico, le forme di controllo,
le trasformazioni, le linee di indirizzo, ecc…delle IPAB, che deve essere
approvato dalle Commissioni parlamentari competenti (art.10)
Autorizzazione e accreditamento: le regioni, nell'ambito
degli indirizzi definiti dal Piano Nazionale, disciplinano le modalità per il
rilascio (e strumenti di verifica) da parte dei comuni delle autorizzazioni ai
soggetti attori del sistema integrato di servizi sociali.
Le strutture di nuova costituzione eroganti servizi devono adeguarsi
immediatamente ai requisiti minimi. Le strutture o i servizi già esistenti hanno
invece 5 anni di tempo per adeguarsi agli standard predefiniti. Sono i comuni a
provvedere all'accreditamento e corrispondono ai soggetti accreditati tariffe
per le prestazioni erogate (art.11)
Carta dei
Servizi: strumento di tutela degli utenti che ciascun ente erogatore adotta.
Definisce i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità di funzionamento, le
condizioni per facilitare le valutazioni da parte dell'utenza (art.12)
Capo III – Disposizioni per la realizzazione di
particolari interventi d'integrazione e sostegno sociale (artt.14/17)
Piani di azione specifici per: disabili (art.14), anziani
(art.15), famiglia (art.16)
Capo
IV – Strumenti per favorire il riordino del sistema integrato d'interventi e
servizi sociali (artt.18/21)
Piano
nazionale e piani regionali: il governo predispone ogni tre anni il "Piano
Nazionale" che regola gli interventi e i servizi sociali, tenendo conto delle
risorse finanziarie individuate (art.4) e di quelle già destinate alla spesa
sociale dagli enti locali. Ogni anno una relazione del Ministro per la
solidarietà sociale riporta i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi del
Piano Nazionale e fornisce indicazioni per ulteriore programmazione. Le Regioni
entro 120 giorni dall'adozione del Piano Nazionale adottano attraverso forme
d'intesa con i Comuni interessati il piano regionale degli interventi e dei
servizi sociali (art.18)
Piano di
Zona: i comuni associati, d'intesa con la ASL e secondo le indicazione del piano
regionale definiscono il piano di zona (art.19)
Fondo
Nazionale per le politiche sociali: lo Stato ripartisce le risorse del Fondo
Nazionale per le politiche sociali per la promozione e il raggiungimento degli
obiettivi di politica sociale agli attori del sistema integrato dei servizi
sociali (art.20)
Sistema
informativo dei servizi sociali (art.21): lo Stato, le Regioni, le Province e i
Comuni per poter disporre tempestivamente di dati e informazioni pongono in
essere un sistema informativo.
Capo V
– Interventi, servizi ed emolumenti economici del sistema integrato di
interventi e servizi sociali (artt.22/26)
Sezione
I- Disposizioni generali
Definizione di sistema integrato insieme di interventi e di servizi
sociali si realizza attraverso politiche e prestazioni coordinate nei diversi
settori con eventuali misure economiche e percorsi attivi volti ad ottimizzare
l'efficacia delle risorse (art.22)
Sezione
II – misure di contrasto alla povertà e riordino degli emolumenti economici
assistenziali (artt.23/26)
Misure a
supporto della povertà: reddito minimo d'inserimento e riordino nell'ottica
della separazione tra spesa assistenziale e spesa previdenziale e riordino degli
assegni e delle indennità spettanti agli invalidi civili, e agli audio e video
lesi
Capo VI – Disposizioni finali (artt.27/30)
Commissione di indagine sull'esclusione sociale: una
commissione composta da studiosi ed esperti qualificati svolge attività di
ricerca e di rilevazione utili per indagini sulla povertà e sull'emarginazione
in Italia (art.27)
Interventi urgenti per situazioni di estrema povertà: potenziamento dei
servizi rivolti alle persone che versano in condizioni di estrema povertà o che
sono senza fissa dimora, attraverso l'incremento di 20 miliardi del Fondo
nazionale per le politiche sociali (art.28)
Testo integrale della legge quadro: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/00328l.htm